SERVIZI E FORNITURE DAL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

L’articolo 100 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. 36/2023 conferma quanto già previsto per la qualificazione degli operatori economici esecutori di lavori ma ne tratteggia anche un prossimo allargamento anche al settore dei servizi e delle forniture.

Il c.4 dell’art. 100 chiude poi con una precisazione: “In sede di prima applicazione del codice l’allegato II.12 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice”.

Ciò significa che inizialmente il sistema di qualificazione SOA, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all’importo delle stesse, sarà disciplinato direttamente dall’allegato II.12 al Codice. Successivamente invece esso troverà una specifica disciplina in un regolamento specifico che sarà adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

La novità è nel comma 10 dell’articolo 100, nella misura in cui prevede: “Con il regolamento di cui al quinto periodo del comma 4, è altresì definita la disciplina della qualificazione degli operatori economici per gli appalti di servizi e forniture. Il regolamento contiene, tra l’altro: la definizione delle tipologie per le quali è possibile una classificazione per valore, la competenza a rilasciare la relativa attestazione, la procedura e le condizioni per la relativa richiesta, il regime sanzionatorio”.

Pertanto con lo stesso regolamento del Ministero con cui verrà ridefinito il sistema SOA per i lavori, verranno previste tipologie e classificazioni SOA anche per i servizi e le forniture.

Il c.11 dell’articolo 100 disciplina il periodo transitorio intercorrente tra l’entrata in vigore del nuovo Codice e l’emanazione del regolamento ministeriale che in particolare prevede: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al quinto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale maturato nell’anno precedente a quello di indizione della procedura non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati”.

Restano pertanto, durante questo primo periodo transitorio, quali unici requisiti di ordine speciale il fatturato globale ed i contratti analoghi, eliminando pertanto ogni altra possibile richiesta quali certificazioni di qualità, fatturati specifici, dichiarazioni bancarie, ecc.

Nelle varie ipotesi al vaglio degli addetti ai lavori, sotto la lente degli stakeholder, gli elementi di qualificazione potranno essere 1) i requisiti di idoneità professionale; 2) la capacità economica e finanziaria; 3) le capacità tecniche e professionali.

Pertanto il suddetto regolamento disciplinerà

  • La definizione delle tipologie per le quali sarà possibile una classificazione per valore,
  • La competenza a rilasciare la relativa attestazione,
  • La procedura e le condizioni per la relativa richiesta,
  • Il regime sanzionatorio.

Anche nei servizi e forniture, dunque, gli operatori si qualificheranno sulla base di una certificazione, che ne attesterà le relative capacità per classi di valore, come una sorta di SOA.

Nel frattempo, dal 1° luglio 2023, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti potranno richiedere agli operatori economici:

  • Quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura;
  • Quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.
  • Quale requisito specifico le certificazioni accreditate previste dal nuovo codice anche come elementi di maggior punteggio in sede di aggiudicazione degli appalti.

Tra queste quelle già previste ALLEGATO II.13 del d.lgs. 36/2023 – Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della qualificazione e partecipazione.

"In attesa del nuovo regolamento e delle nuove linee guida attuative in preparazione del legislatore, il presente sito verra' aggiornato e implementato a seguito delle stesse"